Sez. 1, Sentenza n. 1603 del 14/02/2000 (Rv. 533800 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Natura contrattuale - Rilevanza nell'ipotesi di prezzo determinato dall'espropriante senza il rispetto dei criteri legali - Rilevanza nella ipotesi di inadempimento dell'espropriante - Risoluzione del contratto per inadempimento - Ammissibilità - Conseguenze in tema di risarcimento del danno.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
In tema di espropriazione, la causa propria del contratto di "cessione volontaria" va ricondotta ad una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo, mediante l'utilizzo di uno strumento privatistico soggetto sotto alcuni aspetti (in particolare, per la determinazione del prezzo) a norme imperative. Ne consegue sia che un tale contratto è soggetto a risoluzione per inadempimento, sia che la manifestazione dell'espropriato, riferentesi ad un prezzo non determinato dall'espropriante sulla base dei criteri legali, resti priva di ogni efficacia negoziale pubblicistica; restando comunque salva la possibilità dell'espropriato stesso, una volta rimosso il formale titolo d'acquisto per intervenuta risoluzione del contratto, di chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento che ha dato luogo alla risoluzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 20/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)