Sez. L, Sentenza n. 2789 del 21/04/1986 (Rv. 445835 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - INDIVIDUAZIONE DEI MINORI AI SENSI DELL'ART. 37, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - SOGGETTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO L'ETÀ FISSATA PER L'ACQUISTO DELLA PIENA CAPACITÀ DI AGIRE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - INDIVIDUAZIONE DEI MINORI AI SENSI DELL'ART. 37, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - SOGGETTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO L'ETÀ FISSATA PER L'ACQUISTO DELLA PIENA CAPACITÀ DI AGIRE.*
I "minori" tutelati dal terzo comma dell'art. 37 cost. Sono coloro che non hanno raggiunto l'età fissata per l'acquisto della piena capacità di agire; conseguentemente, nel vigore dell'art. 2 cod. civ. prima della modifica introdotta dalla legge n. 39 del 1975, dovevano essere considerati minori coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, senza che a ciò potesse costituire ostacolo la norma dell'originario art. 3 cod. civ., che attribuiva al minore ultradiciottenne la piena capacità di agire in materia di lavoro, giacché tale capacità non era di per sè idonea ad evitare che, a causa di ben note, temute e persistenti ragioni economico-sociali, il lavoro di un giovane, qualitativamente e quantitativamente produttivo come quello di un adulto, fosse retribuito in misura inferiore e, quindi, non eliminava le ragioni della tutela cui la citata norma costituzionale è adibita. (Conf 2628/85, mass n 440432; (Conf 2627/85, mass n 440429; (Conf 3060/78, mass n 392506).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2, Cod. Civ. art. 3 CORTE COST., Legge 08/03/1975 num. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)