Sez. L, Sentenza n. 3060 del 21/06/1978 (Rv. 392506 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI D'ETA - MINORI D'ETA - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI D'ETA - MINORI D'ETA - NOZIONE.*
Sino alla recente riforma il terzo comma dell'art 37 della Costituzione, nell'apprestare specifica tutela al lavoro dei giovani, intendeva per tali i soggetti aventi un'eta compresa fra i quindici ed i ventuno anni, essendo quest'ultimo il limite fissato dal legislatore ordinario per il raggiungimento della maggiore eta. A questa conclusione non e di ostacolo la norma dell'art 3 cod civ, che di gia attribuiva al minore ultradiciottenne la piena capacita di agire in materia di lavoro, giacche tale completa capacita non era di per se idonea ad evitare che, a causa di ben note, temute e persistenti, ragioni economico-sociali, il lavoro di un giovane, qualitativamente e quantitativamente produttivo come quello di un adulto, fosse retribuito in misura inferiore e, quindi, non eliminava le ragioni di tutela cui la su citata norma costituzionale risultava adibita, anche per quanto attiene alla garanzia di parita retributiva rispetto agli adulti.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37 com. 3, Cod. Civ. art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)