Sez. 1, Sentenza n. 1730 del 18/01/1995 Ud. (dep. 21/02/1995) Rv. 200977 - 01
Misure di sicurezza - In genere | Ricovero in casa di cura e custodia - Applicazione provvisoria della misura di sicurezza - Rimedio esperibile - Appello ex art. 310 cod. proc. pen..
Misure di sicurezza - In genere
A norma dell'art. 313, comma terzo, cod. proc. pen., il rimedio esperibile avverso la provvisoria esecuzione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia disposta ai sensi dell'art. 206 cod. pen., è quello previsto in materia di custodia cautelare, vale a dire l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. innanzi al Tribunale di cui all'art. 309, comma settimo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 206 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 313 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 313 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)