Sez. 3, Sentenza n. 32172 del 05/06/2007 Cc. (dep. 07/08/2007) Rv. 237020 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Misure di sicurezza - Libertà vigilata - Applicazione provvisoria della misura di sicurezza - Impugnazioni - Ricorso immediato in cassazione - Ammissibilità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
Nei confronti delle ordinanze che dispongono l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza è proponibile il ricorso diretto in cassazione ai sensi degli artt. 311, comma secondo e 313, comma terzo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 313 com. 3, Cod. Pen. art. 206 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)