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Sez. L, Sentenza n. 641 del 23/01/1998 (Rv. 511870 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Trasformazione dell'Ente in società per azioni - Conseguente cessazione dello "jus postulandi" dell'Avvocatura dello Stato - Effetti - Termine breve per l'impugnazione della sentenza - Interruzione - Impugnazione entro l'anno dal deposito - Tempestività.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511870-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

La trasformazione in società per azioni dell'Ente Ferrovie dello Stato, con conseguente inapplicabilità delle norme relative al patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ha comportato il venire meno dello "jus postulandi" di detta avvocatura per la nuova società per azioni, (ripristinato peraltro con legge 24 marzo 1993 n. 275, ma solo per le controversie e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data della sua entrata in vigore) dando luogo ad una fattispecie di impedimento del procuratore (per "factum principis") riconducibile alla previsione dell'art. 301 primo comma cod. proc. civ.in quanto non equiparabile alle ipotesi di revoca della procura o di rinunzia alla stessa di cui al terzo comma dello stesso articolo. Ne consegue che la perdita del detto "jus postulandi", ove intervenuta durante il decorso del termine breve di impugnazione della sentenza, ne comporta l'interruzione a norma dell'art. 299 cod. proc. civ. richiamato nell'art. 328 dello stesso codice, sicché, in mancanza di una nuova notifica della sentenza, è tempestiva l'impugnazione proposta entro il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 15, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)