diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 4959 del 27/02/2017 (Rv. 643290 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Iscrizione a ruolo in violazione del "beneficum excussionis" – Illegittimità – Vizio proprio della cartella – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643290-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE

L'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del "beneficium excussionis", conformando l'attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest’ultima quale vizio proprio della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Cod. Civ. art. 2304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)