Sez. 5 - , Sentenza n. 28057 del 31/10/2019 (Rv. 655811 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Responsabilità in solido della conferitaria d’azienda - Sanzioni tributarie - Cessione mediante conferimento a società - Operatività per operazioni antecedenti all’entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, la conferitaria d'azienda, al pari del cessionario, è responsabile in solido con la conferente per il pagamento delle sanzioni per gli omessi versamenti dell'imposta riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il "beneficium excussionis", anche in caso di conferimento di azienda in società avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, co. 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 16 com. 1 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)