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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24748 del 12/08/2022 (Rv. 665631 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Indennizzo a favore di proprietario danneggiato da fenomeni di bradisismo – Introduzione ad opera della l. n. 267 del 1998, entrata in vigore in data 8 agosto 1998 - Conseguenze - Interessi – Debenza a decorrere dalla predetta data - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665631-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

L'indennizzo a favore del proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea - avente natura indennitaria e costituente debito di valuta, come tale regolato dall'art. 1224 c.c., poiché sorge da un'attività lecita (se non addirittura doverosa) della P.A., consistente nella demolizione del bene a tutela della pubblica e privata incolumità - è stato introdotto mediante la modifica dell'art. 15-sexies, comma 3, del d.l. n. 560 del 1995 (conv., con modif., dalla l. n. 74 del 1996), ad opera della l. n. 267 del 1998, entrata in vigore in data 8 agosto 1998; ne consegue che, non essendo prevista la retroattività della disposizione, dalla predetta data, alla quale deve farsi risalire l'insorgenza del diritto all'indennizzo in questione, sono dovuti gli interessi, il cui riconoscimento è riconducibile alla previsione di un ristoro per ragioni solidaristiche.

Decreto Legge 29/12/1995 num. 560 art. 15 sexies com. 3, Legge 26/02/1996 num. 74, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 03/08/1998 num. 267 CORTE COST., Decreto Legge 11/06/1998 num. 180 art. 6 bis, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)