Sez. 1, Sentenza n. 513 del 02/04/1981 Cc. (dep. 18/06/1981) Rv. 149422 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO CONTRO COIMPUTATI MINORENNI E MAGGIORENNI - NULLITÀ ASSOLUTA CONCERNENTE IMPUTATO MINORENNE - REGRESSO IN FASE ISTRUTTORIA SOLO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
TRIBUNALE PER I MINORENNI - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO CONTRO COIMPUTATI MINORENNI E MAGGIORENNI - NULLITÀ ASSOLUTA CONCERNENTE IMPUTATO MINORENNE - REGRESSO IN FASE ISTRUTTORIA SOLO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
Nel caso che il tribunale ordinario, investito del giudizio cumulativo contro coimputati minorenni e maggiorenni, ravvisi una nullità di carattere assoluto che incida sulla legittimità della instaurazione del rapporto processuale solo nei riguardi di un imputato minorenne (nella specie: omessa comunicazione giudiziaria all'esercente la patria potestà), il procedimento relativo a quest'ultimo deve necessariamente regredire, previa separazione, alla fase dell'istruzione, onde, cessando gli effetti attrattivi della connessione, la Competenza non può che spettare al tribunale per i minorenni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)