Sez. 1 - , Ordinanza n. 24023 del 07/08/2023 (Rv. 668857 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Ricorso per cassazione - Avverso sentenza di rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento - Oneri di produzione e di allegazione a carico del ricorrente - Inosservanza - Improcedibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
Il ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali
adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all'inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma.
Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2), Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 com. 13, Legge Falliment. art. 18 com. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)