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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23443 del 19/09/2019 (Rv. 655506 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Fallimento - Reclamo ex art. 18 l.fall. - Rigetto - Termine breve per l’impugnazione in cassazione - Decorre dalla comunicazione di cancelleria - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655506-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ai sensi dell'art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Legge Falliment. art. 18 com. 13, Cod. Proc. Civ. art. 18 com. 14, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)