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Sez. 3, Sentenza n. 8812 del 04/08/1987 Ud. (dep. 04/08/1987) Rv. 176488 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI BENI VIAGGIANTI - FATTISPECIE: INDICAZIONE DI MERCE IN QUANTITATIVO INFERIORE AL REALE.*
Stato
decisa il 1987-08-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176488-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI BENI VIAGGIANTI - FATTISPECIE: INDICAZIONE DI MERCE IN QUANTITATIVO INFERIORE AL REALE.*

Le ipotesi di frode fiscale, previste dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982 n. 516 (d.l. 10 luglio 1982 n. 429) sono punite a titolo di dolo specifico cioè se poste in essere al fine di evadere l'imposta o di conseguire l'indebito rimborso. (la Corte ha ritenuto inapplicabile l'articolo in esame nel caso di bolle di accompagnamento, emesse con indicazione di un quantitativo di merce inferiore al reale, successivamente alterate durante il trasporto per evitare la constatazione dell'illecito - falsità ideologica - commesso).*

Riferimenti normativi: DPR 06/10/1978 num. 627 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)