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Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 21/10/1988 Cc. (dep. 23/11/1988) Rv. 179769 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - (I.V.A.) - UTILIZZAZIONE DI BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO ALTERATA SECONDO VERITÀ - REATO DI CUI ALL'ART. 4, N. 1 LEGGE N. 516 DEL 1982 - SUSSISTENZA - RATIO - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI PROSCIOGLIMENTO.*
Stato
decisa il 1988-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179769-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - (I.V.A.) - UTILIZZAZIONE DI BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO ALTERATA SECONDO VERITÀ - REATO DI CUI ALL'ART. 4, N. 1 LEGGE N. 516 DEL 1982 - SUSSISTENZA - RATIO - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI PROSCIOGLIMENTO.*

L'utilizzazione di bolla di accompagnamento alterata secondo verità, nel senso cioè che la quantità di merce variata corrisponde a quella effettivamente trasportata, costituisce reato. Infatti, il testo della norma speciale di cui all'art. 4, n. 1 legge 7 agosto 1982, n. 516 (d.l. 10 luglio 1982, n. 429) adopera l'espressione "utilizza documenti alterati", senza alcuna aggettivazione relativa alla veridicità del contenuto di essi, e di tale asserzione esiste preciso riscontro nella normativa di cui all'art. 1 e segg. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, sull'emissione della bolla di accompagnamento o di altro documento di merci viaggianti, che consente espressamente variazioni mediante annotazioni a margine e non alterazioni delle indicazioni ivi contenute, sicché la tassatività di detta regolamentazione priva di ogni rilievo la cosiddetta "riconduzione al vero" del documento eseguita con modalità diverse da quelle tipicamente consentite. (nella specie, relativa ad annullamento di sentenza istruttoria di proscioglimento, la S.C. ha precisato altresì che, essendo il reato di cui all'art. 4 citato di pericolo e non necessariamente di danno, la bolla, originariamente falsa, estrinsecava un tentativo di evasione fiscale, che si sarebbe verificato ove l'alterazione non fosse stata necessitata dall'intervenuto controllo della polizia tributaria, e la bolla stessa, una volta alterata secondo verità, era intesa ad assicurare all'agente l'impunità del pregresso tentativo di evasione fiscale, Assicurazione di impunità che costituisce fine insito in quello di evadere le imposte). (V mass n 176015; (V mass n 176488).*

Riferimenti normativi: DPR 06/10/1978 num. 627 art. 1, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)