Sez. 1, Sentenza n. 3421 del 13/04/1994 (Rv. 486137 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere | Atti di cui all'art. 67 legge fallimentare - Revocabilità - Prescrizione - Termine - Decorrenza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere
Nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria gli atti di cui all'art. 67 legge fallimentare sono revocabili dalla data del provvedimento che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario. Ne consegue che, in aderenza al disposto dell'art. 2935 cod. civ., il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria comincia a decorrere da tale momento, poiché soltanto allora l'azione può in concreto essere esercitata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)