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Sez. 1, Sentenza n. 2036 del 19/02/1993 (Rv. 481005 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - In genere | Amministrazione straordinaria - Atti ex art. 67 legge fallimentare - Revocabilità - Condizione - Termine di prescrizione dell'azione revocatoria - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481005-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - In genere

Nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria gli atti di cui all'art. 67 legge fallimentare sono revocabili dalla data del provvedimento che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario. Ne consegue che, in aderenza al disposto dell'art. 2935 cod. civ., il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria comincia a decorrere da tale momento, poiché soltanto allora l'azione può in concreto essere esercitata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)