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Sez. 3 - , Ordinanza n. 4448 del 14/02/2023 (Rv. 666744 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurazione dell'interesse ad agire - Rilevanza al momento della decisione - Limite - Espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666744-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello "ius superveniens" a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione).

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis PENDENTE, Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)