diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022 (Rv. 665660 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurazione dell'interesse ad agire - Condizione dell'azione di natura dinamica - Rilevanza al momento della decisione - Dimostrazione dell'interesse nei giudizi pendenti - Necessità e modalità.
Stato
decisa il 2022-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665660-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis, Legge 17/12/2021 num. 215 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)