Sez. 2, Sentenza n. 5805 del 01/02/1985 Ud. (dep. 14/06/1985) Rv. 169744 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI INDICARE LE RAGIONI DELLA MANCATA RINNOVAZIONE - INSUSSISTENZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI INDICARE LE RAGIONI DELLA MANCATA RINNOVAZIONE - INSUSSISTENZA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - LEGITTIMITÀ.*
Quando il giudice di appello abbia evidenziato gli elementi di giudizio ritenuti decisivi ai fini del proprio convincimento, non occorre che indichi le ragioni per le quali non abbia ritenuto necessario rinnovare in tutto o in parte il dibattimento, essendo tali ragioni sottintese nel tenore della decisione adottata e nella motivazione di essa. (Conf mass n 154202; (Conf mass n 153413).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)