Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35167 del 18/11/2021 (Rv. 663261 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Disconoscimento di documento prodotto in copia - Giudizio di verificazione - Deposito dell’originale del documento disconosciuto nel corso delle operazioni peritali - Ammissibilità - Fondamento. PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - In genere.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico.
Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)