Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 26/01/2016 (Rv. 638327 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Produzione di originale di documento già depositato in copia in primo grado - Prova nuova - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
In tema di appello, non costituisce "nuova" produzione ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)