Sez. 3, Sentenza n. 5119 del 12/03/2004 (Rv. 571061 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO | Sentenza - Notificazione - Omissione - Riassunzione del processo - Successivo ricorso per Cassazione contro la sentenza di rimessione - Effetti - Sospensione del processo riassunto - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO
Qualora la sentenza d'appello abbia disposto la rimessione delle parti al primo giudice per l'integrazione necessaria del contraddittorio, la regola fissata dall'art. 353, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui se è proposto ricorso per Cassazione il termine per la riassunzione è interrotto, comporta che il giudizio eventualmente riassunto prima della proposizione del ricorso per cassazione deve essere sospeso, in applicazione della norma di cui all'art. 48 cod. proc. civ., che con efficacia di principio generale regola il coordinamento tra il giudizio riassunto e il giudizio di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)