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Sez. 2, Sentenza n. 8437 del 03/09/1997 (Rv. 507495 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO | Sentenza - Notificazione - Omissione - Riassunzione del processo - Termine di sei mesi - Applicabilità - Esclusione - Termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza - Applicabilità - Ricorso per cassazione contro la sentenza di rimessione - Effetti - Termine per la riassunzione - Sospensione.
Stato
decisa il 1997-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507495-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO

Nel caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, ove la sentenza non sia stata notificata non può applicarsi per la riassunzione del processo il termine di sei mesi, decorrente dalla data della notifica, previsto nel secondo comma dell'art. 353 cod. proc. civ., ma deve farsi applicazione analogica della norma di cui all'art. 327 cod. proc. civ, con conseguente necessità per la parte di riassumere il giudizio nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, termine che, in conformità di quanto prevede il terzo comma del cit. art. 353 cod. proc. civ., resta interrotto se la sentenza d'appello sia impugnata con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)