Sez. 1, Sentenza n. 388 del 26/01/1995 Cc. (dep. 25/03/1995) Rv. 200491 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - In genere | Impedimento legittimo dell'imputato che intenda comparire - Rinvio del dibattimento - Necessità.
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - In genere
Qualora il processo debba essere trattato in grado d'appello in camera di consiglio, l'udienza di trattazione deve essere rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire, purché siano allegate all'inizio dell'udienza la relativa richiesta di voler comparire e la causale attestante il legittimo impedimento. (Fattispecie relativa a omessa valutazione, da parte del giudice di merito, della sussistenza di impedimento dell'imputato, asseritamente derivante da elevato stato febbrile, nella quale la S.C. ha annullato la sentenza per vizio di motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)