Sez. 6, Sentenza n. 1320 del 14/10/1996 Cc. (dep. 12/12/1996) Rv. 206890 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO | Rilevanza in caso di manifestata volontà di intervenire - Sussistenza - Manifestazione univoca - Operata a mezzo del difensore - Sufficienza - Sussistenza - Fattispecie: ipotesi di nullità per ritenuta irrilevanza della situazione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO
Con riguardo al giudizio d'appello che si svolga nelle forme di cui all'art. 599 cod. proc. pen., l'ipotesi del legittimo impedimento dell'imputato, al fine dell'obbligo del rinvio dell'udienza, rileva ogni qualvolta il predetto abbia manifestato la volontà di comparire: l'estrinsecazione "de qua" può avvenire anche a mezzo del difensore, in modo non formale, purché univoco. (Fattispecie nella quale il difensore il giorno prima dell'udienza per l'appello avverso sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato aveva richiesto rinvio per legittimo impedimento suo e dell'imputato, allegando certificato di malattia di quest'ultimo. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto che la decisione della Corte di appello di considerare irrilevante l'impedimento dell'imputato per ritenuta mancanza della manifestazione della volontà di presenziare all'udienza, avesse realizzato una nullità generale di ordine intermedio riverberantesi sugli atti successivi sino alla sentenza di secondo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)