Sez. 1, Sentenza n. 1959 del 29/11/1985 Ud. (dep. 11/03/1986) Rv. 172067 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - CIRCOSTANZE SPECIALI - DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - APPLICABILITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO O DEL PERICOLO - CRITERI - RIFERIMENTO NON GIÀ ALL'ATTIVITÀ OPERATIVA APPORTATA DALL'ASSOCIATO, BENSÌ ALLA DIMENSIONE DELLA ASSOCIAZIONE O AL CONTENUTO DEL SUO PROGRAMMA OPERATIVO.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - CIRCOSTANZE SPECIALI - DIMINUENTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO - APPLICABILITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO O DEL PERICOLO - CRITERI - RIFERIMENTO NON GIÀ ALL'ATTIVITÀ OPERATIVA APPORTATA DALL'ASSOCIATO, BENSÌ ALLA DIMENSIONE DELLA ASSOCIAZIONE O AL CONTENUTO DEL SUO PROGRAMMA OPERATIVO.*
La valutazione del danno o del pericolo, ai fini dell'applicabilità della circostanza diminuente della lieve entità del fatto di cui all'art. 311 del codice penale, va effettuata con riferimento non già all'attività operativa apportata all'organizzazione dello associato, bensì alla dimensione dell'associazione stessa o al contenuto del suo programma operativo. (Conf mass n 162283; (Conf mass n 157315; (Conf mass n 115781).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 311
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)