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Sez. L, Sentenza n. 1116 del 03/02/1992 (Rv. 475541 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - In genere | Regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali - Possibile cessione di "crediti maturati" ex art. 4 primo comma del d.l. 27 gennaio 1984 n. 4 - Equivalenza della nozione di "crediti maturati" a quella di crediti certi, liquidi ed esigibili.
Stato
decisa il 1992-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475541-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - In genere

La nozione di "crediti maturati" (entro il 30 aprile 1984), dei quali l'art. 4, primo comma, del d.l. 21 gennaio 1984 n. 4 (convertito con legge 22 marzo 1984 n. 30) prevede la possibilità di cessione ai fini della regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali (ex art. 2, commi quinto e segg., del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 convertito con legge n. 638 del 1983), equivale - come reso manifesto dalla lettera e dalla "ratio" della disposizione del citato art. 4 - a quella di crediti certi, liquidi ed esigibili e, come tali, suscettibili di compensazione legale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 21/01/1984 num. 4 art. 4, Legge 22/03/1984 num. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)