Sez. L, Sentenza n. 10304 del 16/07/2002 (Rv. 555804 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali - Possibile cessione di "crediti maturati" ex art. 4, primo comma, D.L. 27 gennaio 1984, n. 4 - Equivalenza della nozione di "crediti maturati" a quella di crediti certi, liquidi ed esigibili - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La nozione di "crediti maturati" (entro il 30 aprile 1984), dei quali l'art. 4, comma primo, del D.L. 21 gennaio 1984, n. 4, convertito dalla legge 22 marzo 1984, n. 30, prevede la possibilità di cessione ai fini della regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali equivale - come reso manifesto dalla lettera e dalla "ratio" della citata disposizione - a quella di crediti certi, liquidi ed esigibili e, come tali, suscettibili di compensazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la efficacia della cessione all'INPDAI di un credito vantato nei confronti dell'INPS, in mancanza dei requisiti previsti per la compensazione legale a causa della non pretestuosa opposizione del debitore ceduto, incidente sulla certezza del credito stesso).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/01/1984 num. 4 art. 4, Legge 22/03/1984 num. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)