Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/04/1982 (Rv. 419970 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - IN GENERE - TITOLI AZIONARI - NATURA - SUSCETTIBILITÀ DI POSSESSO IN SENSO TECNICO.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - IN GENERE - TITOLI AZIONARI - NATURA - SUSCETTIBILITÀ DI POSSESSO IN SENSO TECNICO.*
Pur definendosi titoli di partecipazione, in quanto attribuiscono un complesso di poteri e di diritti che si riassumono nello status di socio, i titoli azionari, essendo anch'essi essenzialmente caratterizzati dall'incorporazione del diritto nel documento, rientrano nell'ampia categoria dei titoli di credito (nominativi), e, come tutti i titoli di credito, sono qualificabili come beni mobili e sono, in quanto tali, suscettibili di possesso in senso tecnico, dato che la disponibilità del documento attribuisce al soggetto la tutela giuridica degli interessi che quel documento esprime.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 812, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1157, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 1994, Cod. Civ. art. 2021, Cod. Civ. art. 2325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)