diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4412 del 02/07/1988 (Rv. 459392 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NOTIFICA IN ALTRO LUOGO - NULLITÀ - MANCATA SANATORIA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459392-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NOTIFICA IN ALTRO LUOGO - NULLITÀ - MANCATA SANATORIA - CONSEGUENZE.*

Quando la parte, all'atto della notificazione della sentenza abbia dichiarato la propria residenza, la notifica dell'impugnazione della controparte deve essere effettuata a norma dell'art. 330 cod. proc. civ. in via esclusiva presso tale luogo. L'inosservanza di tale disposizione comporta la nullità della notificazione (nella specie, eseguita presso il procuratore costituito ex art. 170 cod. proc. civ.), sanabile ex tunc con la Costituzione del destinatario o con la rinnovazione ordinata dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ.. se non sanata, la nullità si comunica all'intero giudizio di secondo grado, compresa la sentenza che la definisce, la quale ove impugnata in Sede di legittimità deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'atto di impugnazione pervenuto a conoscenza dell'appellato ed essendo perciò superflua una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ.. (V 3947/87, mass n 452794; (Conf 6467/82, mass n 424099; (Conf 1349/81, mass n 419970; (Conf 3901/80, mass n 407786).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)