diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 8676 del 05/02/2026 Ud. (dep. 05/03/2026) Rv. 289534-01

PROVE - INUTILIZZABILITA' | Attività ispettiva e di vigilanza - Controlli interni - Differenza - Indicazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289534-01

PROVE - INUTILIZZABILITA'

In tema di attività ispettiva e di vigilanza, la disciplina di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. si applica nel solo caso in cui siano esercitati pubblici poteri di sorveglianza e non nell'ipotesi in cui risulti espletata una mera funzione di controllo interno, strumentale alla verifica della regolarità della gestione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui si erano giudicate utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso di un'inchiesta ispettiva interna, attivata presso la società Poste Italiane s.p.a. e finalizzata ad individuare irregolarità nel servizio di bancoposta).

Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)