Sez. 1, Sentenza n. 4823 del 30/09/1996 Cc. (dep. 23/10/1996) Rv. 205704 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Divieto di concessione di benefici a coloro nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - Operatività nei confronti dei condannati per qualsiasi titolo di reato, anche non compreso nelle previsioni di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Il divieto di concessione di benefici penitenziari, previsto dall'art. 58 quater, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario per il "condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma undicesimo, dell'art. 47 ter, comma sesto e dell'art. 51, primo comma" del medesimo ordinamento, opera con riguardo a qualsiasi condannato, indipendentemente dal titolo del reato cui la condanna si riferisce, e non con riguardo soltanto ai condannati per taluno dei reati di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, cui si riferisce il comma primo del citato art. 58 quater.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)