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Sez. 1, Sentenza n. 3802 del 07/11/2000 Cc. (dep. 31/01/2001) Rv. 218444 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative - Divieto di concessione previsto dall'art. 58-quater, comma 2, ord. pen. - Limitazione al procedimento in cui è intervenuta la revoca della misura alternativa - Esclusione - Estensione a qualsiasi procedimento esecutivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218444-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il divieto (previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354) di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi. (Fattispecie relativa ad affidamento in prova al servizio sociale).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)