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Sez. 3, Sentenza n. 22813 del 15/04/2004 Ud. (dep. 14/05/2004) Rv. 229227 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO | Errore su legge diversa da quella penale - Nozione - Fattispecie di cui all'art. 1161 cod. nav. - Errore sulla qualifica demaniale di un terreno - Errore scusabile - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229227-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO

L'errore sulla qualifica demaniale di un'area o terreno non esclude l'elemento psicologico del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, in quanto ai sensi dell'art. 47 cod. pen., la punibilità è esclusa solo in riferimento all'errore su "legge diversa da quella penale", intendendosi per legge diversa solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non implicitamente richiamata in una norma penale, mentre, in relazione alla indicata fattispecie, tale legge risulta incorporata in via esplicita nella disposizione penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)