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Sez. 6, Sentenza n. 7817 del 18/11/1998 Ud. (dep. 16/06/1999) Rv. 214730 - 01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO | Legge diversa da quella penale - Nozione - Errore sulla legge penale - Individuazione - Conseguenze - Fattispecie in tema di abuso d'ufficio.
Stato
decisa il 1998-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214730-01

REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO

Ai sensi dell'art. 47 c.p., legge diversa dalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente. Pertanto deve essere considerato errore sulla legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale a integrazione della fattispecie criminosa. (La Corte ha precisato che le disposizioni legislative che disciplinano l'operato e i doveri delle varie tipologie di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi non hanno natura di norme extrapenali, poiché l'art. 323 c.p., obbligando al rispetto delle leggi e dei regolamenti nell'esercizio del pubblico ufficio, recepisce le regole riguardanti l'attività dei singoli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio: nel caso si verteva in ipotesi di valutazione della conoscenza della normativa regolante le concessioni di alloggi demaniali da parte dell'intendente di finanza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)