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Sez. 1, Sentenza n. 5177 del 11/11/1978 (Rv. 394924 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - FISSA - SOCIETA - TRASFORMAZIONI - FUSIONI - CONCENTRAZIONI - SOCIETA COMMERCIALI CON CAPITALE COMPLESSIVO NON SUPERIORE AL MILIARDO DI LIRE - BENEFICIO DELLA REGISTRAZIONE A TASSA FISSA DEI PREDETTI ATTI - CONDIZIONE - MANCANZA DI SPECIFICA DISCIPLINA DELLA CONCENTRAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA LIBERA CONCORRENZA - IRRILEVANZA - DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA IN ORDINE ALLA INSUSSISTENTE VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA IN CONSEGUENZA DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI PREDETTI ATTI - NECESSITA - DOCUMENTO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE - PRODUZIONE SUCCESSIVA ALLA REGISTRAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394924-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - FISSA - SOCIETA - TRASFORMAZIONI - FUSIONI - CONCENTRAZIONI - SOCIETA COMMERCIALI CON CAPITALE COMPLESSIVO NON SUPERIORE AL MILIARDO DI LIRE - BENEFICIO DELLA REGISTRAZIONE A TASSA FISSA DEI PREDETTI ATTI - CONDIZIONE - MANCANZA DI SPECIFICA DISCIPLINA DELLA CONCENTRAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA LIBERA CONCORRENZA - IRRILEVANZA - DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA IN ORDINE ALLA INSUSSISTENTE VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA IN CONSEGUENZA DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI PREDETTI ATTI - NECESSITA - DOCUMENTO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE - PRODUZIONE SUCCESSIVA ALLA REGISTRAZIONE - AMMISSIBILITA.*

L'art 3 terzo comma della legge 18 marzo 1965 n 170, in tema di trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle societa commerciali, il cui capitale complessivo non superi il miliardo di lire, ove subordina il beneficio della registrazione a tassa fissa di detti Atti ad una dichiarazione della societa interessata, sul fatto che le relative operazioni non comportino violazione delle Disposizioni sulla tutela della libera concorrenza, e operante, nel pieno rispetto del principio costituzionale di uguaglianza, anche in difetto di una specifica disciplina che regoli il fenomeno della concentrazione delle societa sotto l'aspetto della libera concorrenza, e va inteso nel senso che quella dichiarazione, avendo valore probatorio del presupposto del beneficio medesimo, puo essere prodotta anche in un tempo successivo alla registrazione, al fine di conseguire il rimborso dell'imposta indebitamente versata, o di evitare la revoca dell'agevolazione gia concessa dalla amministrazione finanziaria in Sede di registrazione, nonostante il mancato deposito del documento. (V 254/61).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 CORTE COST., Legge 18/03/1965 num. 170 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)