diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3611 del 06/04/1991 (Rv. 471572 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Giurisdizione del giudice ordinario - Controversie assoggettate - Domanda del pubblico dipendente di pagamento di spettanze retributive in forza di atto transattivo intercorso con il datore di lavoro - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471572-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

A fronte della giurisdizione spettante al giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, relativamente alle pretese che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto stesso, la giurisdizione del giudice ordinario riguarda solo le controversie sui cosiddetti diritti patrimoniali conseguenziali, nonché quelle che si limitano ad investire il concreto pagamento di somme con riguardo a debiti riconosciuti dal datore di lavoro anche nel "quantum" e nella loro esigibilità. Pertanto, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda con la quale il pubblico dipendente chieda il pagamento di spettanze retributive in forza di atto transattivo intercorso con il datore di lavoro, qualora sia oggetto di contestazione l'operatività o la portata della transazione stessa.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)