Sez. L, Sentenza n. 3748 del 28/03/2000 (Rv. 535126 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 1 legge n. 608 del 1996 - Pronunciata dal giudice di secondo grado dopo la proposizione dell'appello ma prima della notifica dell'atto della controparte - Illegittimità .
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di declaratoria di estinzione del processo, il contenuto decisorio e definitivo del relativo provvedimento impone, ai sensi dell'art. 24 Cost., la previa costituzione del contraddittorio e, prima ancora, la possibilità che questo si costituisca, attraverso la notificazione dell'atto introduttivo alla controparte; ne consegue che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice di secondo grado dopo la proposizione dell'appello ma prima della sua notificazione alla controparte. (Fattispecie in tema di estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 1 legge n. 608 del 1996 prevedente l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze costituzionali n. 495 del 1993 e 240 del 1994).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)