Sez. 2, Sentenza n. 1308 del 20/05/1966 (Rv. 322595 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - DOMANDA DI REINTEGRA PER SPOGLIO VIOLENTO - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE, NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, COME MANUTENZIONE PER SPOGLIO SEMPLICE - MANCANZA DI APPELLO INCIDENTALE - PASSAGGIO IN GIUDICATO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - DOMANDA DI REINTEGRA PER SPOGLIO VIOLENTO - QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE, NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, COME MANUTENZIONE PER SPOGLIO SEMPLICE - MANCANZA DI APPELLO INCIDENTALE - PASSAGGIO IN GIUDICATO.*
Qualora l'attore abbia agito in reintegra per spoglio violento, e il giudice di primo grado, pur accogliendo la domanda, abbia ritenuto trattarsi di manutenzione recuperatoria per spoglio semplice, e cioe attribuito un bene minore rispetto a quello domandato con conseguente parziale soccombenza dell'attore, e contro la sentenza abbia proposto appello soltanto il convenuto, la qualifica di spoglio semplice data dal primo giudice rimane, in difetto di appello incidentale, un punto fermo della causa. Di conseguenza il giudice di appello non puo piu ritenere lo spoglio come violento, senza violare il giudicato formatosi sulla natura semplice e non qualificata dallo spoglio. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)