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Sez. 3, Sentenza n. 14762 del 05/03/2002 Ud. (dep. 09/04/2002) Rv. 221573 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuto - Definizione - Esclusione di riutilizzazione economica da parte di terzi - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221573-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di disciplina dei rifiuti, costituisce rifiuto qualsiasi sostanza di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, non assumendo rilievo la intenzione, di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)