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Sez. L, Sentenza n. 10041 del 24/07/2001 (Rv. 548434 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Requisito della specialità - Condizioni - Indicazione della elezione di domicilio nel comune di Roma - Necessità - Esclusione - Mancata indicazione - Conseguenze - Notificazioni effettuate presso la cancelleria della Corte di cassazione ex art. 366, secondo comma, cod. proc. civ..
Stato
decisa il 2001-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548434-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

La mancata indicazione, nella procura per il ricorso per cassazione, della elezione di domicilio nel comune di Roma non ne determina la nullità, ma comporta la sola conseguenza che le notificazioni vengano effettuate al ricorrente presso la cancelleria della Corte di cass. ex art. 366, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)