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Sez. 3, Sentenza n. 4038 del 23/04/1999 (Rv. 525659 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Requisito della specialità - Condizioni - Anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notifica del ricorso e riferimento alla sentenza oggetto di impugnazione - Necessità - Procura rilasciata a margine - Trascrizione della procura nella copia notificata e menzione della sentenza nell'atto su cui la procura figura apposta - Idoneità a dimostrare le suddette condizioni - Sussistenza - Conferimento anteriore alla redazione del ricorso e indicazione della data in calce alla procura - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525659-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso (o del ricorso incidentale) per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale, da un lato che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso contenente il ricorso incidentale) e dall'altro che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione. In ipotesi di procura rilasciata a margine del ricorso (o del controricorso) tali requisiti debbono reputarsi rispettivamente dimostrati, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso (o del controricorso) e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell'atto a margine del quale la procura figura apposta, si fa della sentenza gravata. La ricorrenza dei suddetti requisiti rende irrilevante, sia che tale procura sia stata conferita o meno in data anteriore a quella della redazione del ricorso, sia che in calce al conferimento di essa a margine dell'atto su cui figura apposta non sia stata indicata la data del suo rilascio, che da nessuna disposizione di legge è prevista a pena di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)