Sez. 1, Sentenza n. 10963 del 10/02/2011 Ud. (dep. 16/03/2011) Rv. 249876 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Procedimento per la violazione degli obblighi imposti con la misura - Illegittimità del provvedimento applicativo - Deducibilità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Nel procedimento penale per violazione degli obblighi imposti con il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale è preclusa la deduzione, anche in via incidentale, di questioni relative alla legittimità del suddetto provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)