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Sez. 1, Sentenza n. 10963 del 10/02/2011 Ud. (dep. 16/03/2011) Rv. 249876 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Procedimento per la violazione degli obblighi imposti con la misura - Illegittimità del provvedimento applicativo - Deducibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249876-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Nel procedimento penale per violazione degli obblighi imposti con il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale è preclusa la deduzione, anche in via incidentale, di questioni relative alla legittimità del suddetto provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)