Sez. 6, Sentenza n. 45868 del 15/05/2012 Ud. (dep. 23/11/2012) Rv. 253982 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Revoca della misura di prevenzione nel giudizio di impugnazione per difetto originario di pericolosità sociale - Inosservanza degli obblighi - Contravvenzione prevista dall'art. 9 comma primo legge n. 1423 del 1956 - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
La revoca del decreto applicativo di una misura di prevenzione, pronunciata dal giudice del gravame per difetto originario di pericolosità sociale, rende penalmente irrilevanti, con efficacia "ex tunc", i comportamenti di inosservanza degli obblighi, con conseguente insussistenza del reato previsto dall'art. 9, primo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che la vigenza di tali obblighi presuppone.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)