Sez. 1, Sentenza n. 27836 del 08/04/2013 Cc. (dep. 26/06/2013) Rv. 255993 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Esecuzione pena detentiva - Sospensione - Applicazione misura alternativa - Istanza - Presentazione all'Ufficio di sorveglianza e non al pubblico ministero - Effetti - Cessazione della sospensione.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In pendenza della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, la presentazione dell'istanza di applicazione di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza invece che al pubblico ministero non comporta l'inammissibilità della stessa ma detemina la cessazione degli effetti della disposta sospensione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)