Sez. 1 - , Ordinanza n. 3357 del 10/02/2021 (Rv. 660492 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Obbligo di cooperazione istruttoria del giudice - COI - Fonti idonee- Raccomandazioni della Farnesina- Esclusione.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice attraverso la consultazione di "fonti informative privilegiate" ex art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, si sostanzia nell'acquisizione di informazioni tratte da fonte internazionale aggiornata, qualificata ed autorevole, non potendo allo scopo ritenersi sufficiente la consultazione delle "raccomandazioni della Farnesina", trattandosi di fonti che forniscono dati incompleti e cronologicamente generici, destinate a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)