Sez. 5 - , Sentenza n. 11886 del 12/05/2017 (Rv. 644118 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Esenzione ex art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Riferibilità dell'occupazione al soggetto esente - Necessità - Conseguenze - Concessione per la realizzazione di un’opera pubblica - Soggetto passivo d'imposta - Esecutore dell'opera - Esenzione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicchè, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)