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Sez. 5, Sentenza n. 18041 del 06/08/2009 (Rv. 609297 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Esenzione ex art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Riferibilità dell'occupazione al soggetto esente - Necessità - Conseguenze - Realizzazione di un passo carrabile e concessione in locazione dell'immobile a soggetto esente - Soggetto passivo d'imposta - Esecutore dell'opera - Esenzione - Spettanza - Esclusione - Pattuizioni sulla rivalsa della TOSAP - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609297-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione per lo Stato e gli altri enti, di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia posta in essere dal soggetto esente; pertanto, nel caso di realizzazione di un passo carrabile a servizio di un immobile successivamente concesso in locazione ad un soggetto esente (nella specie Ministero per i Beni Culturali e Ambientali), non essendo l'occupazione riferibile a chi usi il passaggio, ma all'esecutore materiale dell'opera, la tassa è da questi dovuta e l'esenzione non spetta, essendo irrilevanti eventuali pattuizioni sulla rivalsa della TOSAP, che riguardano esclusivamente i rapporti privatistici tra le parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)