Sez. 5, Sentenza n. 23523 del 12/09/2008 (Rv. 604833 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE | Istanza di interpello ex art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Risposta - Natura ed efficacia - Regolamento - Esclusione - Atto amministrativo - Esclusione - Promessa o preatto amministrativo - Configurabilità - Principi di legalità ed imparzialità - Applicabilità - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE
La risposta fornita dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di interpello inoltrata dal contribuente ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, pur non avendo natura di regolamento, ma solo di promessa amministrativa o di preatto amministrativo, e pur non avendo l'efficacia di un atto normativo secondario né quella di un atto amministrativo, non si sottrae all'osservanza dei principi di legalità e d'imparzialità amministrativa oggettiva, che impongono all'Amministrazione di conformarsi alla legge.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)