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Sez. 3, Sentenza n. 11071 del 05/10/1995 Cc. (dep. 09/11/1995) Rv. 202970 - 01

Sanità pubblica - In genere | Smaltimento di rifiuti - Nozione di rifiuto - Riutilizzabilità parziale - Irrilevanza - Illecito penale - Sussistenza - Fattispecie - Veicoli e rimorchi destinati alla rottamazione.
Stato
decisa il 1995-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202970-01

Sanità pubblica - In genere

In tema di smaltimento dei rifiuti, qualsiasi attività volta alla eliminazione dei rifiuti, comprendente tutte le fasi che vanno dalla raccolta alla discarica, sono soggette all'autorizzazione regionale ed il fatto che sia possibile la riutilizzazione di parte delle cose abbandonate non fa venire meno la qualifica di rifiuto alle cose destinate all'abbandono. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che fosse stata correttamente affermata la responsabilità penale dell'imputato che aveva realizzato e gestiva un centro di raccolta e discarica di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione).

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 1, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 6 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)